Articolo 2 del codice penale
Art. 2.
Un esemplare del suddetto testo definitivo del codice penale, firmato da Noi e contrassegnato dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, servira' di originale e sara' depositato e custodito nell'Archivio del Regno.
Un esemplare del suddetto testo definitivo del codice penale, firmato da Noi e contrassegnato dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, servira' di originale e sara' depositato e custodito nell'Archivio del Regno.