Articolo 685 del Codice Penale

Art. 685.

(( (Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale).))((Chiunque pubblica i nomi dei giudici, con l'indicazione dei voti individuali che ad essi si attribuiscono nelle deliberazioni prese in un procedimento penale, e' punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire cinquantamila a duecentomila))
Entrata in vigore il 30 novembre 1981

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