Articolo 62 del Codice Penale
Art. 62.
(Circostanze attenuanti comuni)
Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:
1° l'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
2° l'aver reagito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui;
3° l'avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorita', e il colpevole non e' delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza;
((4) l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuita', ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'avere agito per conseguire o l'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuita', quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuita';))
5° l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;
6° l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.
--------------AGGIORNAMENTO (24)
Il D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera f)) che "E' concessa amnistia:
[...]
f) per il reato di furto di piante nei boschi, se concorre l'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, del Codice penale".
Ha inoltre disposto (con l'art. 15, comma 1) che l'aministia concessa dall'art. 1, comma 1, lettera f) del D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460 ha efficacia a tutto il 23 ottobre 1958.
(Circostanze attenuanti comuni)
Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:
1° l'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
2° l'aver reagito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui;
3° l'avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorita', e il colpevole non e' delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza;
((4) l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuita', ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'avere agito per conseguire o l'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuita', quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuita';))
5° l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;
6° l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.
--------------AGGIORNAMENTO (24)
Il D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera f)) che "E' concessa amnistia:
[...]
f) per il reato di furto di piante nei boschi, se concorre l'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, del Codice penale".
Ha inoltre disposto (con l'art. 15, comma 1) che l'aministia concessa dall'art. 1, comma 1, lettera f) del D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460 ha efficacia a tutto il 23 ottobre 1958.