Articolo 639 bis del Codice Penale

Art. 639-bis.

(( (Casi di esclusione della perseguibilita' a querela).))((Nei casi previsti dagli articoli 631, 632, 633 e 636 si procede d'ufficio se si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico))
Entrata in vigore il 30 novembre 1981
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