Articolo 609 del Codice Penale

Art. 609.

(Perquisizione e ispezione personali arbitrarie)

Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, esegue una perquisizione o un'ispezione personale, e' punito con la reclusione fino ad un anno.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930
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