Articolo 681 del Codice Penale

Art. 681.

(Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento)
Chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, senza avere osservato le prescrizioni dell'Autorita' a tutela della incolumita' pubblica, e' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda non inferiore a lire mille.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930
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