Articolo 356 del Codice Penale
Art. 356.
(Frode nelle pubbliche forniture)
Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire diecimila.
La pena e' aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.
(Frode nelle pubbliche forniture)
Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire diecimila.
La pena e' aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.