Articolo 499 del Codice Penale

Art. 499.

(Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali ovvero di mezzi di produzione)

Chiunque, distruggendo materie prime o prodotti agricoli o industriali, ovvero mezzi di produzione, cagiona un grave nocumento alla produzione nazionale o fa venir meno in misura notevole merci di comune o largo consumo, e' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa non inferiore a lire ventimila.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930

Sentenze2

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi