Articolo 609 duodecies del Codice Penale

Art. 609-duodecies.

(( Circostanze aggravanti ))((Le pene per i reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies, sono aumentate in misura non eccedente la meta' nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.))
Entrata in vigore il 22 marzo 2014

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