Articolo 3 del Codice Penale

Art. 3.

(Obbligatorieta' della legge penale)

La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale.

La legge penale italiana obbliga altresi' tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano all'estero, ma limitatamente ai casi stabiliti dalla legge medesima o dal diritto internazionale.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930
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