Articolo 500 del Codice Penale

Art. 500.

(Diffusione di una malattia delle piante o degli animali)

Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all'economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se la diffusione avviene per colpa, la pena e' della multa da lire mille a ventimila.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930

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