Articolo 168 bis del Codice Penale

Art. 168-bis.

(( (Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato).))((Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonche' per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato puo' chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.

La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonche', ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresi' l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che puo' implicare, tra l'altro, attivita' di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla liberta' di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.

La concessione della messa alla prova e' inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilita'. Il lavoro di pubblica utilita' consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalita' ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettivita', da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione e' svolta con modalita' che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non puo' superare le otto ore.

La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non puo' essere concessa piu' di una volta.

La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108.))
Entrata in vigore il 2 maggio 2014

Sentenze306


  • 1. TAR Catania, sez. I, sentenza 2024-11-22, n. 202403885
    Provvedimento:
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    • art. 1 d.lgs. 159/2011·
    • art. 3 d.lgs. 159/2011·
    • avviso orale·
    • compensazione spese giudizio·
    • difetto di motivazione·
    • discrezionalità amministrativa·
    • istruttoria amministrativa·
    • misure di prevenzione·
    • patrocinio a spese dello Stato·
    • pericolosità sociale

  • 3. TAR Torino, sez. III, sentenza 2023-11-20, n. 202300922
    Provvedimento:
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    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • art. 110, 81 cpv., 640 comma 2 n. 1 c.p.·
    • art. 39 T.U.L.P.S.·
    • art. 5 e 24 D.lgs. n. 231/2001·
    • carenza di motivazione·
    • difetto di istruttoria·
    • divieto di detenzione di armi·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • legittimazione passiva·
    • messa alla prova·
    • pericolo di abuso delle armi·
    • principio di proporzionalità·
    • provvedimento prefettizio·
    • rimborso contributo unificato·
    • sospensione condizionale della pena·
    • tutela della privacy

  • 5. CGARS, sez. I, sentenza breve 2024-09-09, n. 202400688
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    • art. 138 TULPS·
    • art. 168 bis c.p.·
    • art. 39 e 43 TULPS·
    • art. 464 bis c.p.p.·
    • art. 60 cod. proc. amm.·
    • carenza di istruttoria·
    • detenzione di armi e munizioni·
    • difetto di motivazione·
    • diritto amministrativo·
    • eccesso di potere·
    • giudizio discrezionale della Prefettura·
    • procedimento amministrativo·
    • proporzionalità dell'agire amministrativo·
    • requisiti per le autorizzazioni di polizia·
    • revoca della licenza di porto d'armi·
    • revoca della nomina a [OMISSIS]·
    • sospensione del procedimento penale·
    • travisamento dei fatti·
    • violazione del principio di buon andamento
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