Articolo 40 del Codice Penale

Art. 40.

(Rapporto di causalita')

Nessuno puo' essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non e' conseguenza della sua azione od omissione.

Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930
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