Articolo 680 del Codice Penale

Art. 680.

(Circostanze aggravanti)

Le pene per le contravvenzioni prevedute dai due articoli precedenti sono aumentate se il fatto e' commesso da alcuna delle persone alle quali la legge vieta di concedere la licenza, ovvero se questa e' stata negata o revocata.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930
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