Articolo 635 quinquies del Codice Penale
Art. 635-quinquies.
(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilita').
Se il fatto di cui all'articolo 635-quater e' diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilita' o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena e' della reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilita' ovvero se questo e' reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena e' della reclusione da tre a otto anni.
((Se il fatto e' commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualita' di operatore del sistema, la pena e' aumentata.))
(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilita').
Se il fatto di cui all'articolo 635-quater e' diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilita' o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena e' della reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilita' ovvero se questo e' reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena e' della reclusione da tre a otto anni.
((Se il fatto e' commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualita' di operatore del sistema, la pena e' aumentata.))