Articolo 635 quinquies del Codice Penale

Art. 635-quinquies.

(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilita').

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater e' diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilita' o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena e' della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilita' ovvero se questo e' reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena e' della reclusione da tre a otto anni.

((Se il fatto e' commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualita' di operatore del sistema, la pena e' aumentata.))
Entrata in vigore il 22 gennaio 2016

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