Articolo 1 del Codice Penale
CODICE PENALE
Art. 1.
(Reati e pene: disposizione espressa di legge)
Nessuno puo' essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, ne' con pene che non siano da essa stabilite.
Art. 1.
(Reati e pene: disposizione espressa di legge)
Nessuno puo' essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, ne' con pene che non siano da essa stabilite.