Articolo 518 quaterdecies del Codice Penale

Art. 518-quaterdecies

(( (Contraffazione di opere d'arte). ))((E' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:
1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffa', altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichita' o di interesse storico o archeologico;
2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichita' o di oggetti di interesse storico o archeologico;
3) chiunque, conoscendone la falsita', autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;
4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsita', come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

E' sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate e' vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.))
Entrata in vigore il 22 marzo 2022

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