Articolo 359 del Codice Penale

Art. 359.

(Persone esercenti un servizio di pubblica necessita')

Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessita':

1° i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;

2° i privati che, non esercitando una pubblica funzione, ne' prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessita' mediante un atto della pubblica Amministrazione.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930
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