Articolo 497 bis del Codice Penale

Art. 497-bis.

Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.

Chiunque e' trovato in possesso di un documento falso valido per l'espatrio ((e' punito con la reclusione da due a cinque anni))

La pena di cui al primo comma e' aumentata da un terzo alla meta' per chi fabbrica o comunque forma il documento falso, ovvero lo detiene fuori dei casi di uso personale.
Entrata in vigore il 1 aprile 2015

Sentenze+500

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi