Articolo 497 bis del Codice Penale
Art. 497-bis.
Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.
Chiunque e' trovato in possesso di un documento falso valido per l'espatrio ((e' punito con la reclusione da due a cinque anni))
La pena di cui al primo comma e' aumentata da un terzo alla meta' per chi fabbrica o comunque forma il documento falso, ovvero lo detiene fuori dei casi di uso personale.
Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.
Chiunque e' trovato in possesso di un documento falso valido per l'espatrio ((e' punito con la reclusione da due a cinque anni))
La pena di cui al primo comma e' aumentata da un terzo alla meta' per chi fabbrica o comunque forma il documento falso, ovvero lo detiene fuori dei casi di uso personale.
3. TAR Ancona, sez. II, sentenza 2023-10-16, n. 202300630Provvedimento:Leggi di più...- ammissione al gratuito patrocinio·
- art. 497 c.p.·
- art. 5 d.lgs. 286/1998·
- documenti falsi·
- falsificazione di documenti·
- oscuramento dei dati personali·
- permesso di soggiorno·
- ricorso gerarchico·
- rigetto permesso di soggiorno·
- rinnovo permesso di soggiorno·
- vincolatività del provvedimento amministrativo
4. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-11-28, n. 202310223Provvedimento:Leggi di più...- art. 497-bis c.p.·
- art. 4 d.lgs. 286/1998·
- art. 9 d.lgs. 286/1998·
- compensazione delle spese di giudizio·
- condanna penale·
- giudizio di pericolosità in concreto·
- motivi di lavoro autonomo·
- motivi umanitari·
- pericolosità sociale·
- permesso di soggiorno·
- rinnovo permesso di soggiorno·
- sospensione del provvedimento·
- tutela rafforzata·
- valutazione discrezionale