Articolo 544 bis del Codice Penale
Art. 544-bis.
(Uccisione di animali).
Chiunque, per crudelta' o senza necessita', cagiona la morte di un animale e' punito con la reclusione ((da quattro mesi a due anni))
(Uccisione di animali).
Chiunque, per crudelta' o senza necessita', cagiona la morte di un animale e' punito con la reclusione ((da quattro mesi a due anni))