Articolo 686 del Codice Penale

Art. 686.

(Fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe, o di sostanze destinate alla loro composizione)

Chiunque, contro il divieto della legge, ovvero senza osservare le prescrizioni della legge o dell'autorita', fabbrica o introduce nello Stato droghe, liquori o altre bevande alcooliche ovvero detiene per vendere o vende droghe, ((e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a lire quattro milioni ottocentomila)) (141)

((Alla stessa sanzione))soggiace chi, senza osservare le prescrizioni della legge o dell'Autorita', fabbrica o introduce nello Stato sostanze destinate alla composizione di liquori o droghe.

((E' sempre disposta la cessazione dell'attivita' illecitamente esercitata. Se l'attivita' e' svolta in uno stabilimento o in un esercizio per il quale e' stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attivita', nel caso di reiterazione delle violazioni e' disposta altresi' la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio per un periodo non superiore a sette giorni.

Per le violazioni previste dal presente articolo non e' ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.)) ------------AGGIORNAMENTO (141)
Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore determinata dall'art. 15, salvo che il relativo procedimento penale sia stato definito".
Entrata in vigore il 31 dicembre 1999

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