Articolo 609 septies del Codice Penale

Art. 609-septies.

(Querela di parte).

I delitti previsti dagli ((articoli 609-bis e 609-ter))sono punibili a querela della persona offesa.

Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela e' di ((dodici))mesi.

La querela proposta e' irrevocabile.

Si procede tuttavia d'ufficio:
1) se il fatto di cui all'articolo 609-bis e' commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto;
2) se il fatto e' commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore e' affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza;
3) se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;
4) se il fatto e' connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;
5) ((NUMERO ABROGATO DALLA L. 19 LUGLIO 2019, N.69))
Entrata in vigore il 9 agosto 2019

Sentenze13

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