Articolo 692 del Codice Penale
Art. 692.
(Detenzione di misure e pesi illegali)
Chiunque, nell'esercizio di un'attivita' commerciale, e in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi diversi da quelli stabiliti dalla legge, ovvero usa misure o pesi senza osservare le prescrizioni di legge, ((e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila))
COMMA ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205.
(Detenzione di misure e pesi illegali)
Chiunque, nell'esercizio di un'attivita' commerciale, e in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi diversi da quelli stabiliti dalla legge, ovvero usa misure o pesi senza osservare le prescrizioni di legge, ((e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila))
COMMA ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205.
Sentenze • 2
2. TAR Milano, sez. I, sentenza 2012-12-06, n. 201202954Provvedimento:Leggi di più...- art. 692 c.p.·
- atto di accertamento·
- fase procedimentale·
- giurisdizione amministrativa·
- inammissibilità del ricorso·
- motivazione del provvedimento amministrativo·
- ordinanza-ingiunzione·
- sanzione amministrativa·
- spese processuali·
- verbale di contestazione