Articolo 348 del Codice Penale

Art. 348.

(Abusivo esercizio di una professione)

Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire mille a cinquemila.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930
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