Articolo 81 del codice della strada

Art. 81.
Competenze dei funzionari del Ministero dei trasporti
((Dipartimento per i trasporti terrestri))1.Gli accertamenti tecnici previsti dal presente codice in materia di veicoli a motore e di quelli da essi trainati sono effettuati da dipendenti appartenenti ai ruoli ((del Dipartimento per i trasporti terrestri)) della VI, VII, VIII e IX qualifica funzionale o dirigenti, muniti di diploma di laurea in ingegneria o architettura, ovvero diploma di perito industriale, perito nautico, geometra o
maturita' scientifica.
2.I dipendenti di cui al comma 1, muniti di diploma di perito industriale, perito nautico, geometra o maturita' scientifica, vengono abilitati all'effettuazione degli accertamenti tecnici a seguito di apposito corso di qualificazione con esame finale, secondo
le modalita' stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.
3.Il regolamento determina i profili professionali che danno titolo all'effettuazione degli accertamenti tecnici di cui ai commi precedenti.
4.Con decreto del Ministro dei trasporti vengono fissate le norme e le modalita' di effettuazione del corso di qualificazione previsto dal comma 2.
(4)
--------------AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.
Entrata in vigore il 30 giugno 2003
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