Articolo 194 del codice della strada

Art. 194. Disposizioni di carattere generale1.In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle Sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salve le modifiche e le deroghe previste dalle norme del presente capo.
Nota all'art. 194:
- La legge n. 689/1981 reca modifiche al sistema penale.
Entrata in vigore il 18 maggio 1992
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