Articolo 14 del codice della strada

Art. 14. Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade1.Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidita' della circolazione, provvedono:
a)alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonche' delle attrezzature, impianti e servizi;
b)al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c)alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
2.Gli enti proprietari provvedono, inoltre:
a)al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al presente titolo;
b)alla segnalazione agli organi di polizia delle violazioni alle disposizioni di cui al presente titolo e alle altre norme ad esso attinenti, nonche' alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni.
((2-bis.Gli enti proprietari delle strade provvedono altresi', in caso di manutenzione straordinaria della sede stradale, a realizzare percorsi ciclabili adiacenti purche' realizzati in conformita' ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza))3.Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito.
4.Per le strade vicinali di cui all'art. 2, comma 7, i poteri dell'ente proprietario previsti dal presente codice sono esercitati dal comune.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1998
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