Articolo 234 del codice della strada
Art. 234. Norme transitorie relative al titolo II((1.Per gli adeguamenti conseguenti alle disposizioni dell'articolo 20 i comuni stabiliranno un periodo transitorio durante il quale restano consentiti le occupazioni, le installazioni e gli accessi al momento esistenti))2.Le norme relative al rilascio di autorizzazioni e concessioni previste dal titolo II ed alle relative formalita' di cui agli articoli 26 e 27 si applicano dopo sei mesi dall'entrata in vigore del presente codice. I lavori e le prescrizioni tecniche fissati nelle autorizzazioni e concessioni rilasciate anteriormente al detto termine devono essere iniziati entro tre mesi ed ultimati entro un anno dalla data dell'autorizzazione o concessione, fatti salvi i diversi termini eventualmente stabiliti nei rispettivi di sciplinari di autorizzazione o di concessione.
3.Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente codice devono essere emanate le direttive di cui all'art. 36, comma 6; entro un anno dall' emanazione di tali direttive devono essere adottati i piani di traffico di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo, da attuare nell'anno successivo.
4.Entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice la segnaletica di pericolo e di prescrizione permanente deve essere adattata alle norme del presente codice e del regolamento; la restante segnaletica deve essere adeguata entro tre anni. In caso di sostituzione, i nuovi segnali devono essere conformi alle norme del presente codice e del regolamento. Fino a tale data e' consentito il permanere della segnaletica attualmente esistente. Entro lo stesso termine devono essere realizzate le opere necessarie per l' adeguamento dei passaggi a livello di cui all'articolo 44 .
5.Le norme di cui agli articoli 16, 17 e 18 si applicano successivamente alla delimitazione dei centri abitati prevista dall'articolo 4 ed alla classificazione delle strade prevista dall'articolo 2, comma 2. Fino all'attuazione di tali adempimenti si applicano le previgenti disposizioni in materia.
3.Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente codice devono essere emanate le direttive di cui all'art. 36, comma 6; entro un anno dall' emanazione di tali direttive devono essere adottati i piani di traffico di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo, da attuare nell'anno successivo.
4.Entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice la segnaletica di pericolo e di prescrizione permanente deve essere adattata alle norme del presente codice e del regolamento; la restante segnaletica deve essere adeguata entro tre anni. In caso di sostituzione, i nuovi segnali devono essere conformi alle norme del presente codice e del regolamento. Fino a tale data e' consentito il permanere della segnaletica attualmente esistente. Entro lo stesso termine devono essere realizzate le opere necessarie per l' adeguamento dei passaggi a livello di cui all'articolo 44 .
5.Le norme di cui agli articoli 16, 17 e 18 si applicano successivamente alla delimitazione dei centri abitati prevista dall'articolo 4 ed alla classificazione delle strade prevista dall'articolo 2, comma 2. Fino all'attuazione di tali adempimenti si applicano le previgenti disposizioni in materia.
1. TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-08-16, n. 202302535Provvedimento:Leggi di più...- accertamento di conformità·
- art. 221 D.Lgs. n. 285/1992·
- art. 27 D.P.R. n. 380/2001·
- art. 34 D.P.R. n. 380/2001·
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- regolamento edilizio·
- traslazione del tracciato stradale·
- tutela delle opere abusive·
- vincolo di inedificabilità assoluta·
- vincolo di tutela paesaggistica·
- vincolo paesaggistico
2. TAR Ancona, sez. I, sentenza 2024-02-13, n. 202400139Provvedimento:Leggi di più...- art. 234 c. 5 Codice della Strada·
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- D.M. 1404/68·
- eccesso di potere·
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- parere ANAS·
- regolamento di attuazione del codice della strada·
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- variante al PRG
3. TAR Brescia, sez. II, sentenza 2024-01-03, n. 202400003Provvedimento:Leggi di più...- acquiscenza·
- art. 27, comma 5, d.lgs. n. 285/1992·
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- procedimento amministrativo·
- progetti di riqualificazione·
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4. TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2023-08-03, n. 202313074Provvedimento:Leggi di più...- art. 58 Regolamento di esecuzione del Codice della Strada·
- art. 7 Regolamento Provinciale·
- autorizzazioni pre-1993·
- compensazione spese di lite·
- COSAP·
- diniego di ricollocamento·
- eccesso di potere·
- impianti pubblicitari·
- mancato pagamento canoni·
- prescrizione debiti·
- presunzione di pagamento·
- regime transitorio·
- regolamento impianti pubblicitari·
- TOSAP·
- violazione di norme
5. TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-10-26, n. 202300652Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di nota ANAS·
- art. 26 DPR 495/1992·
- art. 4 DM 1404/1968·
- classificazione tecnico-funzionale delle strade·
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- fascia di rispetto stradale·
- giurisprudenza amministrativa·
- permessi di costruire·
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