Articolo 239 del codice della strada

Art. 239. Norme transitorie relative al titolo VII1.Gli archivi e l'anagrafe nazionali previsti dagli articoli 225 e 226 sono impiantati a partire dal 1 ottobre 1993. Da tale data iniziera' l'invio dei dati necessari da parte degli enti ed amministrazioni interessati.
L'impianto degli archivi e dell'anagrafe dovra' essere completato nell'anno successivo.
2.Il servizio ed i dispositivi di monitoraggio di cui all'art. 227 sono installati a partire dal 1 ottobre 1993 e devono essere completati ((nel triennio successivo)).
Entrata in vigore il 7 dicembre 1993

Sentenze1

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