Articolo 215 del codice della strada
Art. 215. Sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo1.Quando, ai sensi del presente codice, e' prevista la sanzione amministrativa accessoria della rimozione del veicolo, questa e' operata dagli organi di polizia che accertano la violazione, i quali provvedono a che il veicolo, secondo le norme di cui al regolamento di esecuzione, sia trasportato e custodito in luoghi appositi.
L'applicazione della sanzione accessoria e' indicata nel verbale di contestazione notificato a termine dell'art. 201.
2.I veicoli rimossi ai sensi del comma 1 sono restituiti all'avente diritto, previo rimborso delle spese di intervento, rimozione e custodia, con le modalita' previste dal regolamento di esecuzione. Alle dette spese si applica il comma 3 dell'art. 2756 del codice civile.
3.Nell'ipotesi in cui e' consentito il blocco del veicolo, questo e' disposto dall'organo di polizia che accerta la violazione, secondo le modalita' stabilite dal regolamento. Dell'eseguito blocco e' fatta menzione nel verbale di contestazione notificato ai sensi dell'art.
201. La rimozione del blocco e' effettuata a richiesta dell'avente diritto, previo pagamento delle spese di intervento, bloccaggio e rimozione del blocco, secondo le modalita' stabilite nel regolamento.
Alle dette spese si applica il comma 3 dell'art. 2756 del codice civile.
4.Trascorsi centottanta giorni dalla notificazione del verbale contenente la contestazione della violazione e l'indicazione della effettuata rimozione o blocco, senza che il proprietario o l'intestatario del documento di circolazione si siano presentati all'ufficio o comando da cui dipende l'organo che ha effettuata la rimozione o il blocco, il veicolo puo' essere alienato o demolito secondo le modalita' stabilite dal regolamento. Nell'ipotesi di alienazione, il ((ricavato)) serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria se non versata, nonche' delle spese di rimozione, di custodia e di blocco. L'eventuale residuo viene restituito all'avente diritto.
((5.Avverso la sanzione amministrativa accessoria della rimozione o del blocco del veicolo e' ammesso ricorso al prefetto, a norma dell'articolo 203.))
L'applicazione della sanzione accessoria e' indicata nel verbale di contestazione notificato a termine dell'art. 201.
2.I veicoli rimossi ai sensi del comma 1 sono restituiti all'avente diritto, previo rimborso delle spese di intervento, rimozione e custodia, con le modalita' previste dal regolamento di esecuzione. Alle dette spese si applica il comma 3 dell'art. 2756 del codice civile.
3.Nell'ipotesi in cui e' consentito il blocco del veicolo, questo e' disposto dall'organo di polizia che accerta la violazione, secondo le modalita' stabilite dal regolamento. Dell'eseguito blocco e' fatta menzione nel verbale di contestazione notificato ai sensi dell'art.
201. La rimozione del blocco e' effettuata a richiesta dell'avente diritto, previo pagamento delle spese di intervento, bloccaggio e rimozione del blocco, secondo le modalita' stabilite nel regolamento.
Alle dette spese si applica il comma 3 dell'art. 2756 del codice civile.
4.Trascorsi centottanta giorni dalla notificazione del verbale contenente la contestazione della violazione e l'indicazione della effettuata rimozione o blocco, senza che il proprietario o l'intestatario del documento di circolazione si siano presentati all'ufficio o comando da cui dipende l'organo che ha effettuata la rimozione o il blocco, il veicolo puo' essere alienato o demolito secondo le modalita' stabilite dal regolamento. Nell'ipotesi di alienazione, il ((ricavato)) serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria se non versata, nonche' delle spese di rimozione, di custodia e di blocco. L'eventuale residuo viene restituito all'avente diritto.
((5.Avverso la sanzione amministrativa accessoria della rimozione o del blocco del veicolo e' ammesso ricorso al prefetto, a norma dell'articolo 203.))