Articolo 74 del codice della strada

Art. 74. Dati di identificazione1.I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi devono avere per costruzione:
a)una targhetta di identificazione, solidamente fissata al veicolo stesso;
b)un numero di identificazione impresso sul telaio, anche se realizzato con una struttura portante o equivalente, riprodotto in modo tale da non poter essere cancellato o alterato.
2.La targhetta e il numero di identificazione devono essere collocati in punti visibili, su una parte del veicolo che normalmente non sia suscettibile di sostituzione durante l'utilizzazione del veicolo stesso.
3.Nel caso in cui il numero di identificazione del telaio o della struttura portante sia contraffatto, alterato, manchi o sia illegibbile, deve essere riprodotto, a cura degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, un numero distintivo, preceduto e seguito dal marchio con punzone dell'ufficio stesso.
4.Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche, le modalita' di applicazione e le indicazioni che devono contenere le targhette di identificazione, le caratteristiche del numero di identificazione, le caratteristiche e le modalita' di applicazione del numero di ufficio di cui al comma 3.
5.Qualora le norme del regolamento si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; e' fatta salva la facolta' per gli interessati di chiedere, per l'omologazione, l'applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepite dal Ministro dei trasporti.
6.Chiunque contraffa', asporta, sostituisce, altera, cancella o rende illeggibile la targhetta del costruttore, ovvero il numero di identificazione del telaio, e' punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 2.257,15 a € 9.031,87)). (52) ((64))

(4)
-----------AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993. -----------AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003. -----------AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2004

Sentenze14

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