Articolo 235 del codice della strada
Art. 235. Norme transitorie relative al titolo III1.Le disposizioni concernenti le nuove classificazioni dei veicoli e la determinazione delle relative caratteristiche di cui al capo I del titolo III si applicano dal 1 ottobre 1993, salvo che per l'attuazione sia prevista l'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione, restando salva la facolta' di applicazione immediata a richiesta dei soggetti interessati.
2.Le disposizioni del Capo II del Titolo III relative ai veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi si applicano a decorrere dal 1 ottobre 1993, salvo che, per l' attuazione, sia prevista l'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione. A decorrere dal 1 aprile 1995 non possono piu' essere immessi in circolazione veicoli non rispondenti alle disposizioni stabilite dalle presenti norme.
3.Le disposizioni della sezione I del capo III del titolo III si applicano a decorrere dal 1 ottobre 1993, salvo che, per l'attuazione, sia prevista l' emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione, restando salva la facolta' di applicazione immediata, a richiesta dei soggetti interessati. A decorrere dal 1 aprile 1995 non possono piu' essere immessi in circolazione veicoli non rispondenti alle disposizioni stabilite dalle presenti norme.
4.Il Ministro per i trasporti puo', con propri decreti, disporre che determinati requisiti o caratteristiche tecniche o funzionali siano applicati in tempi piu' brevi di quelli stabiliti nel presente articolo, in relazione anche all'incidenza di tali requisiti o caratteristiche sulla sicurezza stradale.
5.Le disposizioni della sezione II del capo III del titolo III (Destinazione ed uso dei veicoli) si applicano a decorrere dal 1 ottobre 1993. Fino a tale data la destinazione e l'uso delle varie categorie di veicoli sono disciplinate dalle norme gia' in vigore.
6.Le norme del presente codice relative alle carte di circolazione, alle loro caratteristiche ed al loro rilascio, alle formalita' relative al trasferimento di proprieta' degli autoveicoli e al rilascio della carta provvisoria di circolazione di cui agli articoli 93, 94 e 95, nonche' a tutti gli adempidenti conseguenziali di cui agli articoli 96, 97, 98, 99 e 103, si applicano a partire dal 1 ottobre 1993. Le procedure per il rilascio e le annotazioni in corso, secondo le norme gia' vigenti, continuano e la carta di circolazione rilasciata secondo esse conserva piena validita'.
Parimenti conservano piena validita' le carte di circolazione tuttora esistenti, fino alla prima annotazione che si effettui successivamente alla data di decorrenza dei suddetti decreti; in tale momento la carta deve essere adeguata alle norme del presente codice.
Analoga disposizione si applica al certificato di proprieta', salvo che per l'attuazione sia prevista l'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994, ed entrano in vigore il giorno della pubblicazione.
7.Le disposizioni sulle targhe di cui agli articoli 100, 101 e 102 si applicano a partire dal 1 ottobre 1993. Fino a tale data le targhe, il loro rilascio e la loro disciplina sono regolate dalle norme gia' vigore.
8.Alle macchine agricole e alle macchine operatrici di cui al capo IV, titolo III (Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici), sia in merito alle caratteristiche che alla costruzione ed omologazione, alla circolazione, alla revisione ed alla targatura, si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente articolo. Le omologazioni gia' rilasciate entro la data di entrata in vigore dei decreti attuativi previsti nel presente articolo conservano, ai fini della immissione in circolazione delle macchine agricole e delle macchine operatrici, la validita' fino alla scadenza temporale; per le omologazioni prive di scadenza temporale questa e' fissata al compimento del quinto anno dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti attuativi.Fanno eccezione le motoagricole di cui alle previgenti disposizioni in materia, che possono essere immesse in circolazione senza necessita' di successivi adeguamenti, con la classificazione prevista dalle disposizioni citate, fino alla scadenza temporale dell'omologazione del tipo gia' concessa, e comunque non oltre il 30 settembre 1997. Per i complessi costituiti da trattrici e attrezzi comunque portati, di cui all'articolo 104, comma 7, lettera e), immessi in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice, si applicano le disposizioni previgenti. ((32))--------------AGGIORNAMENTO (32)
La L. 17 agosto 1999, n. 290 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di cui al comma 8 del presente articolo, da ultimo prorogato dall'articolo 8 del D.L. 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 1996, n. 611, e' ulteriormente prorogato al 30 settembre 1999
2.Le disposizioni del Capo II del Titolo III relative ai veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi si applicano a decorrere dal 1 ottobre 1993, salvo che, per l' attuazione, sia prevista l'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione. A decorrere dal 1 aprile 1995 non possono piu' essere immessi in circolazione veicoli non rispondenti alle disposizioni stabilite dalle presenti norme.
3.Le disposizioni della sezione I del capo III del titolo III si applicano a decorrere dal 1 ottobre 1993, salvo che, per l'attuazione, sia prevista l' emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione, restando salva la facolta' di applicazione immediata, a richiesta dei soggetti interessati. A decorrere dal 1 aprile 1995 non possono piu' essere immessi in circolazione veicoli non rispondenti alle disposizioni stabilite dalle presenti norme.
4.Il Ministro per i trasporti puo', con propri decreti, disporre che determinati requisiti o caratteristiche tecniche o funzionali siano applicati in tempi piu' brevi di quelli stabiliti nel presente articolo, in relazione anche all'incidenza di tali requisiti o caratteristiche sulla sicurezza stradale.
5.Le disposizioni della sezione II del capo III del titolo III (Destinazione ed uso dei veicoli) si applicano a decorrere dal 1 ottobre 1993. Fino a tale data la destinazione e l'uso delle varie categorie di veicoli sono disciplinate dalle norme gia' in vigore.
6.Le norme del presente codice relative alle carte di circolazione, alle loro caratteristiche ed al loro rilascio, alle formalita' relative al trasferimento di proprieta' degli autoveicoli e al rilascio della carta provvisoria di circolazione di cui agli articoli 93, 94 e 95, nonche' a tutti gli adempidenti conseguenziali di cui agli articoli 96, 97, 98, 99 e 103, si applicano a partire dal 1 ottobre 1993. Le procedure per il rilascio e le annotazioni in corso, secondo le norme gia' vigenti, continuano e la carta di circolazione rilasciata secondo esse conserva piena validita'.
Parimenti conservano piena validita' le carte di circolazione tuttora esistenti, fino alla prima annotazione che si effettui successivamente alla data di decorrenza dei suddetti decreti; in tale momento la carta deve essere adeguata alle norme del presente codice.
Analoga disposizione si applica al certificato di proprieta', salvo che per l'attuazione sia prevista l'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994, ed entrano in vigore il giorno della pubblicazione.
7.Le disposizioni sulle targhe di cui agli articoli 100, 101 e 102 si applicano a partire dal 1 ottobre 1993. Fino a tale data le targhe, il loro rilascio e la loro disciplina sono regolate dalle norme gia' vigore.
8.Alle macchine agricole e alle macchine operatrici di cui al capo IV, titolo III (Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici), sia in merito alle caratteristiche che alla costruzione ed omologazione, alla circolazione, alla revisione ed alla targatura, si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente articolo. Le omologazioni gia' rilasciate entro la data di entrata in vigore dei decreti attuativi previsti nel presente articolo conservano, ai fini della immissione in circolazione delle macchine agricole e delle macchine operatrici, la validita' fino alla scadenza temporale; per le omologazioni prive di scadenza temporale questa e' fissata al compimento del quinto anno dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti attuativi.Fanno eccezione le motoagricole di cui alle previgenti disposizioni in materia, che possono essere immesse in circolazione senza necessita' di successivi adeguamenti, con la classificazione prevista dalle disposizioni citate, fino alla scadenza temporale dell'omologazione del tipo gia' concessa, e comunque non oltre il 30 settembre 1997. Per i complessi costituiti da trattrici e attrezzi comunque portati, di cui all'articolo 104, comma 7, lettera e), immessi in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice, si applicano le disposizioni previgenti. ((32))--------------AGGIORNAMENTO (32)
La L. 17 agosto 1999, n. 290 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di cui al comma 8 del presente articolo, da ultimo prorogato dall'articolo 8 del D.L. 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 1996, n. 611, e' ulteriormente prorogato al 30 settembre 1999