Articolo 42 del codice della strada

Art. 42. Segnali complementari1.I segnali complementari sono destinati ad evidenziare o rendere noto:
a)il tracciato stradale;
b)particolari curve e punti critici;
c)ostacoli posti sulla carreggiata o ad essa adiacenti.
2.Sono, altresi', segnali complementari i dispositivi destinati ad impedire la sosta o a rallentare la velocita'.
3.Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali complementari, le loro caratteristiche costruttive e le modalita' di impiego e di apposizione.
Entrata in vigore il 18 maggio 1992
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