Articolo 237 del codice della strada

Art. 237. Norme transitorie relative al titolo V1.Gli utenti della strada sono tenuti ad osservare i comportamenti imposti dal presente codice dalla data della sua entrata in vigore. ((Per i ciclomotori e le macchine agricole l'obbligo di assicurazione sulla responsabilita' civile di cui all'articolo 193 decorre dal 1 ottobre 1993. Dalla stessa data e' abrogato l'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 990. Il contratto di assicurazione per la responsabilita' civile derivante dalla circolazione delle macchine agricole puo' essere stipulato, in relazione alla effettiva circolazione delle macchine sulla strada, anche per periodi infraannuali, non inferiori ad un bimestre)).
2.Per le violazioni commesse prima della data di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le ((le sanzioni amministrative principali)) ed accessorie e ad osservarsi le disposizioni concernenti le procedure di accertamento e di applicazione, rispettivamente previste dalle disposizioni previgenti.
Entrata in vigore il 7 dicembre 1993

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