Articolo 219 bis del codice della strada

Art. 219-bis.(( (Inapplicabilita' delle sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione e della revoca della patente ai conducenti minorenni). ))((1.Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, e' disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende e' commessa da un conducente minorenne in luogo delle predette sanzioni si applicano le disposizioni dell'articolo 128, commi 1-ter e 2.))((102))-------------AGGIORNAMENTO (102)
Il D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano a decorrere dal 19 gennaio 2013, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23, nonche' nell'allegato III, con riferimento alle patenti per le categorie A, A1, B, BE, C, CE, D, DE, KA e KB".
Ha inoltre disposto (con l'art. 21, comma 2) che "Le disposizioni dell'articolo 219-bis del Codice della strada, come modificato dal comma 1, si applicano anche ai conducenti minorenni titolari di certificato di idoneita' alla guida del ciclomotore".
Entrata in vigore il 13 maggio 2011

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