Articolo 209 del codice della strada
Art. 209. Prescrizione1.La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice e' regolata dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Nota all'art. 209:
- Il testo dell'art. 28 della citata legge 689/1981 (si veda in nota all'art. 194) e' il seguente:
"Art. 28 (Prescrizione). - Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui e' stata commessa la violazione.
L'interruzione della prescrizione e' regolata dalle norme del codice civile".
Nota all'art. 209:
- Il testo dell'art. 28 della citata legge 689/1981 (si veda in nota all'art. 194) e' il seguente:
"Art. 28 (Prescrizione). - Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui e' stata commessa la violazione.
L'interruzione della prescrizione e' regolata dalle norme del codice civile".