Articolo 116 bis del codice della strada

Art. 116-bis.(( (Rete dell'Unione europea delle patenti di guida). ))

((1.Lo scambio di informazioni con gli altri Stati dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, relative al rilascio, alla conversione, ai duplicati, ai rinnovi di validita' e alle revoche delle patenti avviene mediante la rete dell'Unione europea delle patenti di guida, di seguito "rete".
2.La rete puo' essere utilizzata anche per lo scambio di informazioni per finalita' di controllo previste dalla legislazione dell'Unione.
3.L'accesso alla rete e' protetto. Lo scambio di informazioni sulla rete dell'Unione europea si conforma alle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali e l'accesso alla stessa e' consentita esclusivamente alle autorita' competenti responsabili per il rilascio, la gestione ed il controllo e delle patenti di guida e delle qualificazioni dei conducenti professionali.
Entrata in vigore il 10 giugno 2020

Sentenze1

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi