Articolo 91 del codice della strada

Art. 91.Locazione senza conducente con facolta' di acquistoleasing e vendita di veicoli con patto di riservato dominio1.I motoveicoli, gli autoveicoli ed i rimorchi locati con facolta' di acquisto sono immatricolati a nome del locatore, ma con specifica annotazione sulla carta di circolazione del nominativo del locatario e della data di scadenza del relativo contratto. In tale ipotesi, la immatricolazione viene effettuata in relazione all'uso cui il locatario intende adibire il veicolo e a condizione che lo stesso sia in possesso del titolo e dei requisiti eventualmente prescritti dagli articoli da 82 a 90. Nelle medesime ipotesi, si considera intestatario della carta di circolazione anche il locatore. Le indicazioni di cui sopra sono riportate nella iscrizione al P.R.A.
2.Ai fini del risarcimento dei danni prodotti a persone o cose dalla circolazione dei veicoli, il locatario e' responsabile in solido con il conducente ai sensi dell'art. 2054, comma terzo, del codice civile.
3.Nell'ipotesi di vendita di veicolo con patto di riservato dominio, il veicolo e' immatricolato al nome dell'acquirente, ma con specifica indicazione nella carta di circolazione del nome del venditore e della data di pagamento dell'ultima rata. Le stesse indicazioni sono riportate nella iscrizione al P.R.A.
4.Ai fini delle violazioni amministrative si applica all'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria e all'acquirente con patto di riservato dominio l'art. 196, comma 1.
((4))----------------AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.
Entrata in vigore il 30 giugno 1993
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