Articolo 20 del codice della strada

Art. 20. Occupazione della sede stradale1.Sulle strade di tipo A), B), C) e D) e' vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione della carreggiata puo' essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione.
2.L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non e' consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.
3.Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni puo' essere consentita fino ad un massimo della meta' della loro larghezza, purche' in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m.
Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilita' delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, e' ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacita' motoria.
4.Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 169 a € 680)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) ((133))5.La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell' obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

---------------AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997. ---------------AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999. ---------------AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001. ---------------AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003. ---------------AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005. ---------------AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007. ---------------AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009. ---------------AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2011. ---------------AGGIORNAMENTO (114)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013. ---------------AGGIORNAMENTO (124)
Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2014, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015. ---------------AGGIORNAMENTO (133)
Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2017.
Entrata in vigore il 18 febbraio 2017

Sentenze+500


  • 1. TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2023-04-24, n. 202307038
    Provvedimento:
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    • annullamento di atto amministrativo·
    • art. 34, comma 3, c.p.a.·
    • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.·
    • carenza di interesse·
    • concessione di occupazione suolo pubblico·
    • improcedibilità del ricorso·
    • interesse risarcitorio·
    • principio di diritto dell'Adunanza Plenaria n. 8/2022·
    • regolamento OSP di Roma Capitale

  • 2. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-01-08, n. 202400262
    Provvedimento:
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    • art. 20 Codice della Strada·
    • art. 2 Codice della Strada·
    • art. 36 Codice della Strada·
    • circolari del Dipartimento Mobilità e Trasporti·
    • compensazione delle spese·
    • diritti delle imprese·
    • motivazione del provvedimento amministrativo·
    • normativa transitoria Covid-19·
    • occupazione di suolo pubblico·
    • procedimento amministrativo·
    • regime emergenza Covid·
    • Regolamento di occupazione suolo pubblico·
    • riforma della sentenza·
    • Scia·
    • sicurezza stradale·
    • viabilità principale

  • 3. TAR Palermo, sez. I, sentenza breve 2024-09-12, n. 202402531
    Provvedimento:
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    • affidamento·
    • art. 10 L. 241/1990·
    • art. 21-quinquies L. 241/1990·
    • eccesso di potere·
    • giusto procedimento·
    • motivazione provvedimento amministrativo·
    • partecipazione procedimento amministrativo·
    • Regolamento comunale·
    • Revoca concessione suolo pubblico·
    • violazione Codice della Strada

  • 4. TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2022-12-19, n. 202217077
    Provvedimento:
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    • art. 3, comma 16, legge n. 94/2009·
    • chiusura esercizio commerciale·
    • inammissibilità·
    • infondatezza·
    • occupazione abusiva suolo pubblico·
    • ordinanza sindacale n. 258/2012·
    • potere vincolato·
    • rimozione opere·
    • sanzione accessoria·
    • spese compensate

  • 5. TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2023-05-05, n. 202307632
    Provvedimento:
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    • abusi edilizi·
    • annullamento dell'atto amministrativo·
    • compensazione delle spese di giudizio·
    • concessione di occupazione suolo pubblico·
    • difetto di istruttoria·
    • difetto di motivazione·
    • diniego di concessione·
    • eccesso di potere·
    • occupazione di suolo pubblico·
    • regolamento COSAP·
    • regolamento viario di Roma Capitale·
    • sospensione dell'efficacia dell'atto amministrativo·
    • viabilità locale
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