Articolo 101 del codice della strada
Art. 101. Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe1.La produzione e la distribuzione delle targhe dei veicoli a motore o da essi rimorchiati sono riservate allo Stato. Il Ministro dei trasporti con proprio decreto, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce il prezzo di vendita delle targhe comprensivo del costo di produzione e di una quota di maggiorazione da destinare esclusivamente alle attivita' previste dall'art. 208, comma2.Il Ministro dei trasporti con proprio decreto, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, assegna annualmente i proventi derivanti dalla quota di maggiorazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella misura del venti per cento e alla Dipartimento per i trasporti terrestri nella misura dell'ottanta per cento. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio. (48)
2. Le targhe sono consegnate agli intestatari dall' ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri all'atto dell'immatricolazione dei veicoli.
3.Le targhe del veicolo e il relativo documento di circolazione devono essere restituiti all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri in caso che l'interessato non ottenga l'iscrizione al P.R.A. entro novanta giorni dal rilascio del documento stesso.
4.Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 3, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, su apposita segnalazione dell'ufficio del P.R.A., provvede, tramite gli organi di polizia, al ritiro delle targhe e della carta di circolazione.
5.Chiunque abusivamente produce o distribuisce targhe per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e' soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 389 a € 1.559)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) ((89))6.La violazione di cui al comma 5 importa la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle targhe, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
(4)
---------------AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997. ---------------AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999. ---------------AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001. ---------------AGGIORNAMENTO (48)
Il D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474 ha disposto (con l'art. 4, comma 4) che il secondo periodo del comma 1 del presente articolo e' abrogato per la parte incompatibile con l'art. 2, comma 5, dello stesso D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474. ---------------AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003. ---------------AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005. ---------------AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007. ---------------AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009.
2. Le targhe sono consegnate agli intestatari dall' ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri all'atto dell'immatricolazione dei veicoli.
3.Le targhe del veicolo e il relativo documento di circolazione devono essere restituiti all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri in caso che l'interessato non ottenga l'iscrizione al P.R.A. entro novanta giorni dal rilascio del documento stesso.
4.Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 3, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, su apposita segnalazione dell'ufficio del P.R.A., provvede, tramite gli organi di polizia, al ritiro delle targhe e della carta di circolazione.
5.Chiunque abusivamente produce o distribuisce targhe per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e' soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 389 a € 1.559)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) ((89))6.La violazione di cui al comma 5 importa la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle targhe, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
(4)
---------------AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997. ---------------AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999. ---------------AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001. ---------------AGGIORNAMENTO (48)
Il D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474 ha disposto (con l'art. 4, comma 4) che il secondo periodo del comma 1 del presente articolo e' abrogato per la parte incompatibile con l'art. 2, comma 5, dello stesso D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474. ---------------AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003. ---------------AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005. ---------------AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007. ---------------AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009.
Sentenze • 5
1. TAR Catania, sez. I, sentenza 2019-06-04, n. 201901378Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di atti amministrativi·
- art. 1 L. n. 264/1991·
- art. 2043 e 2058 Codice Civile·
- art. 245, 247, 257 D.P.R. 16.12.1992, n. 495·
- art. 3 Cost.·
- art. 41 Cost.·
- art. 93 e 94 D. Lgs. n. 285/1992·
- art. 97 Cost.·
- eccesso di potere·
- gerarchia delle fonti·
- giurisdizione del TAR·
- libera concorrenza e libera prestazione dei servizi·
- mancanza di motivazione degli atti amministrativi·
- nazionalizzazione di veicoli esteri·
- principio di legalità·
- riorganizzazione e razionalizzazione dei servizi·
- risarcimento danni·
- sospensione delle misure cautelari·
- vincoli territoriali per la presentazione delle pratiche amministrative·
- violazione dei principi di buona amministrazione e uguaglianza