Articolo 59 del codice della strada
Art. 59. Veicoli con caratteristiche atipiche1.Sono considerati atipici i veicoli ((...)) che per le loro specifiche caratteristiche non rientrano fra quelli definiti nel presente capo.
2.Il Ministro dei trasporti, sentiti i Ministri interessati, stabilisce, con proprio decreto:
a)la categoria, fra quelle individuate nel presente capo, alla quale i veicoli atipici devono essere assimilati ai fini della circolazione e della guida;
b)i requisiti tecnici di idoneita' alla circolazione dei medesimi veicoli individuandoli, con criteri di equivalenza, fra quelli previsti per una o piu' delle categorie succitate.
(4)
----------------AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.
2.Il Ministro dei trasporti, sentiti i Ministri interessati, stabilisce, con proprio decreto:
a)la categoria, fra quelle individuate nel presente capo, alla quale i veicoli atipici devono essere assimilati ai fini della circolazione e della guida;
b)i requisiti tecnici di idoneita' alla circolazione dei medesimi veicoli individuandoli, con criteri di equivalenza, fra quelli previsti per una o piu' delle categorie succitate.
(4)
----------------AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.