Articolo 104 del codice della strada
Art. 104. Sagome e masse limite delle macchine agricole1.Alle macchine agricole semoventi e a quelle trainate che circolano su strada si applicano per la sagoma limite le norme stabilite dall'art. 61 rispettivamente per i veicoli in genere e per i rimorchi.
2.Salvo quanto diversamente disposto dall'art. 57, la massa complessiva a pieno carico delle macchine agricole su ruote non puo' eccedere 5 t se a un asse, 8 t se a due assi e 10 t se a tre o piu' assi.
3.Per le macchine agricole semoventi e per quelle trainate munite di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso dall'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm2 e quando, se trattasi di veicoli a tre o piu' assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore a 1,20 m, le masse complessive di cui al comma 2 non possono superare rispettivamente 6 t, 14 t e 20 t.
4.La massa massima sull'asse piu' caricato non puo' superare 10 t; quella su due assi contigui a distanza inferiore a 1,20 m non puo' superare 11 t e, se a distanza non inferiore a 1,20 m, 14 t.
5.Qualunque sia la condizione di carico della macchina agricola semovente, la massa trasmessa alla strada dall'asse di guida in condizioni statiche non deve essere inferiore al 20% della massa della macchina stessa in ordine di marcia. Tale valore non deve essere inferiore al 15% per le macchine con velocita' inferiore a 15 km/h, ridotto al 13% per le macchine agricole semicingolate.
6.La massa complessiva delle macchine agricole cingolate non puo' eccedere 16 t.
7.Le trattrici agricole per circolare su strada con attrezzature di tipo portato o semiportato devono rispondere alle seguenti prescrizioni:
a)lo sbalzo anteriore del complesso non deve risultare superiore al 60% della lunghezza della trattrice non zavorrata;
b)lo sbalzo posteriore del complesso non deve risultare superiore al 90% della lunghezza della trattrice non zavorrata;
c)la lunghezza complessiva dell'insieme, data dalla somma dei due sbalzi e del passo della trattrice agricola, non deve superare il doppio di quella della trattrice non zavorrata;
d)la sporgenza laterale non deve eccedere di 1,60 m dal piano mediano verticale longitudinale della trattrice;
e)la massa del complesso trattrice e attrezzi comunque portati non deve superare la massa ammissibile accertata nel rispetto delle norme stabilite dal regolamento, nei limiti delle masse fissati nei commi precedenti;
f)il bloccaggio tridimensionale degli attacchi di supporto degli attrezzi deve impedire, durante il trasporto, qualsiasi oscillazione degli stessi rispetto alla trattrice, a meno che l'attrezzatura sia equipaggiata con una o piu' ruote liberamente orientabili intorno ad un asse verticale rispetto al piano di appoggio.
8.Le macchine agricole che per necessita' funzionali hanno sagome e masse eccedenti quelle previste nei commi dall'1 al 6 e le trattrici equipaggiate con attrezzature di tipo portato o semiportato, che non rientrano nei limiti stabiliti nel comma 7, sono considerate macchine agricole eccezionali e devono essere munite, per circolare su strada, dell'autorizzazione valida per un anno e rinnovabile, rilasciata dal compartimento A.N.A.S. di partenza per le strade statali e dalla regione di partenza per la rimanente rete stradale.
9.Nel regolamento sono stabilite posizioni, caratteristiche fotometriche, colorimetriche e modalita' di applicazione di pannelli e dispositivi di segnalazione visiva, atti a segnalare gli ingombri dati dalle macchine agricole indicate nei commi 7 e 8; nel regolamento saranno indicate le condizioni e le cautele da osservare durante la marcia su strada.
10.Chiunque circola su strada con una macchina agricola che supera le sagome o le masse fissate e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 343,35 a € 1.376,55)). (19) (29) (43) ((52))11.Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale in violazione delle norme di bloccaggio degli attrezzi, sui pannelli e dispositivi di segnalazione visiva di cui al comma 9 oppure senza osservare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 137,55 a € 550,20)). (19) (29) (43) ((52))12.Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale senza avere con se' l'autorizzazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 33,60 a € 137,55)). Il viaggio potra' proseguire solo dopo la esibizione dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria. (19) (29) (43) ((52))13.Dalle violazioni di cui ai commi 10 e 11 consegue la sanzione amministrativa accessoria prevista dai commi 24 e 25 dell'art. 10.
(4)
------------AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993. ------------AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997. ------------AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999. ------------AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001. ------------AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.
2.Salvo quanto diversamente disposto dall'art. 57, la massa complessiva a pieno carico delle macchine agricole su ruote non puo' eccedere 5 t se a un asse, 8 t se a due assi e 10 t se a tre o piu' assi.
3.Per le macchine agricole semoventi e per quelle trainate munite di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso dall'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm2 e quando, se trattasi di veicoli a tre o piu' assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore a 1,20 m, le masse complessive di cui al comma 2 non possono superare rispettivamente 6 t, 14 t e 20 t.
4.La massa massima sull'asse piu' caricato non puo' superare 10 t; quella su due assi contigui a distanza inferiore a 1,20 m non puo' superare 11 t e, se a distanza non inferiore a 1,20 m, 14 t.
5.Qualunque sia la condizione di carico della macchina agricola semovente, la massa trasmessa alla strada dall'asse di guida in condizioni statiche non deve essere inferiore al 20% della massa della macchina stessa in ordine di marcia. Tale valore non deve essere inferiore al 15% per le macchine con velocita' inferiore a 15 km/h, ridotto al 13% per le macchine agricole semicingolate.
6.La massa complessiva delle macchine agricole cingolate non puo' eccedere 16 t.
7.Le trattrici agricole per circolare su strada con attrezzature di tipo portato o semiportato devono rispondere alle seguenti prescrizioni:
a)lo sbalzo anteriore del complesso non deve risultare superiore al 60% della lunghezza della trattrice non zavorrata;
b)lo sbalzo posteriore del complesso non deve risultare superiore al 90% della lunghezza della trattrice non zavorrata;
c)la lunghezza complessiva dell'insieme, data dalla somma dei due sbalzi e del passo della trattrice agricola, non deve superare il doppio di quella della trattrice non zavorrata;
d)la sporgenza laterale non deve eccedere di 1,60 m dal piano mediano verticale longitudinale della trattrice;
e)la massa del complesso trattrice e attrezzi comunque portati non deve superare la massa ammissibile accertata nel rispetto delle norme stabilite dal regolamento, nei limiti delle masse fissati nei commi precedenti;
f)il bloccaggio tridimensionale degli attacchi di supporto degli attrezzi deve impedire, durante il trasporto, qualsiasi oscillazione degli stessi rispetto alla trattrice, a meno che l'attrezzatura sia equipaggiata con una o piu' ruote liberamente orientabili intorno ad un asse verticale rispetto al piano di appoggio.
8.Le macchine agricole che per necessita' funzionali hanno sagome e masse eccedenti quelle previste nei commi dall'1 al 6 e le trattrici equipaggiate con attrezzature di tipo portato o semiportato, che non rientrano nei limiti stabiliti nel comma 7, sono considerate macchine agricole eccezionali e devono essere munite, per circolare su strada, dell'autorizzazione valida per un anno e rinnovabile, rilasciata dal compartimento A.N.A.S. di partenza per le strade statali e dalla regione di partenza per la rimanente rete stradale.
9.Nel regolamento sono stabilite posizioni, caratteristiche fotometriche, colorimetriche e modalita' di applicazione di pannelli e dispositivi di segnalazione visiva, atti a segnalare gli ingombri dati dalle macchine agricole indicate nei commi 7 e 8; nel regolamento saranno indicate le condizioni e le cautele da osservare durante la marcia su strada.
10.Chiunque circola su strada con una macchina agricola che supera le sagome o le masse fissate e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 343,35 a € 1.376,55)). (19) (29) (43) ((52))11.Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale in violazione delle norme di bloccaggio degli attrezzi, sui pannelli e dispositivi di segnalazione visiva di cui al comma 9 oppure senza osservare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 137,55 a € 550,20)). (19) (29) (43) ((52))12.Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale senza avere con se' l'autorizzazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 33,60 a € 137,55)). Il viaggio potra' proseguire solo dopo la esibizione dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria. (19) (29) (43) ((52))13.Dalle violazioni di cui ai commi 10 e 11 consegue la sanzione amministrativa accessoria prevista dai commi 24 e 25 dell'art. 10.
(4)
------------AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993. ------------AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997. ------------AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999. ------------AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001. ------------AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.
2. TAR Ancona, sez. I, sentenza 2017-10-02, n. 201700751Provvedimento:Leggi di più...- art. 104 d.lgs. n. 285 del 1992 (codice della strada)·
- attrezzature portate o semiportate·
- autorizzazione per macchine agricole·
- compensazione delle spese·
- competenza della Provincia·
- diniego autorizzazione circolazione su strada·
- omologazione veicoli eccezionali·
- parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti