Articolo 212 del codice della strada

Art. 212.Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere una determinata attivita'1.Nell'ipotesi in cui le norme del presente codice dispongono che da una violazione consegua la sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o di cessare da una determinata attivita', l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione da redigere ai sensi dell'art. 200 o nella notificazione da effettuare secondo l'art. 201. Il verbale cosi' redatto costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria. Questa, quando le circostanze lo esigano, deve essere adempiuta immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei cinque giorni dal verbale o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore.
2.Il ricorso al prefetto contro la sanzione amministrativa pecuniaria si estende alla sanzione accessoria. Si applicano le disposizioni dell'art. 203, commi 1 e 2. Quando il prefetto rigetta il ricorso, nell'ordinanza-ingiunzione da' atto della sanzione accessoria e della sua esecuzione. Quando invece ritenga infondato l'accertamento, l'ordinanza di archiviazione si estende alla sanzione accessoria.
3.L'opposizione prevista dall'art. 205 si estende alla sanzione accessoria.
4.Quando il trasgressore non esegua il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 1, l'ufficio o comando summenzionato provvede alla denuncia del trasgressore per il reato di cui all'art. 650 del codice penale e, previa notifica al trasgressore medesimo, provvede, con i suoi agenti od organi, all'esecuzione coattiva dell'obbligo. Di tale esecuzione viene redatto verbale, che deve essere comunicato al prefetto e al trasgressore. Le spese eventualmente sostenute per la esecuzione coattiva sono a carico del trasgressore ed al riguardo provvede il prefetto con ordinanza- ingiunzione che costituisce titolo esecutivo.
5.Ove trattasi di attivita' continuativa sottoposta dal presente codice a determinate condizioni, il trasgressore puo' successivamente porre in essere le condizioni suddette; in tal caso egli presenta istanza all'ufficio o comando di cui al comma 1 e questo, accertato il venir meno degli impedimenti, consente a che l'attivita' sospesa sia ripresa o continuata. Di cio' e' data comunicazione al prefetto. Nota all'art. 212:
- Si riporta il testo dell'art. 650 del codice penale:
"Art. 650 (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorita'). Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorita' per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila".
L'ammenda originaria fino a lire duemila e' stata aumentata di quaranta volte dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, recante modificazioni al codice penale e successivamente quintuplicata dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Entrata in vigore il 18 maggio 1992

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