Articolo 197 del codice della strada

Art. 197. Concorso di persone nella violazione1.Quando piu' persone concorrono in una violazione, per la quale e' stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, ciascuno soggiace alla sanzione per la violazione prevista, salvo che la legge disponga diversamente.
Entrata in vigore il 18 maggio 1992
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