Articolo 230 del codice della strada

Art. 230. Educazione stradale1.Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di comportamento stradale e di sicurezza del traffico e della circolazione, nonche' per promuovere ed incentivare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, ((il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con proprio decreto, da emanare di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, avvalendosi dell'Automobile Club d'Italia, predispone)) appositi programmi, corredati dal relativo piano finanziario, da svolgere come attivita' obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti di istruzione artistica e le scuole materne, che concernano la conoscenza dei principi della sicurezza stradale, nonche' delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli, con particolare riferimento all'uso della bicicletta, e delle regole di comportamento degli utenti, con particolare riferimento all'informazione sui rischi conseguenti all'assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche. (27) ((99))2.Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con propria ordinanza, disciplina le modalita' di svolgimento dei predetti programmi nelle scuole, anche con l'ausilio degli appartententi ai corpi di polizia municipale, nonche' di personale esperto appartenente alle predette istituzioni pubbliche e private; l'ordinanza puo' prevedere l'istituzione di appositi corsi per i docenti che collaborano all'attuazione dei programmi stessi. Le spese eventualmente occorrenti sono reperite nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni medesime.
2-bis.Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predispone annualmente un programma informativo sulla sicurezza stradale, sottoponendolo al parere delle Commissioni parlamentari competenti alle quali riferisce sui risultati ottenuti.

-------------AGGIORNAMENTO (27)
La L. 19 ottobre 1998, n. 366, ha disposto (con l'art. 10, comma 5) che "I programmi di cui all'articolo 230, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge." -------------AGGIORNAMENTO (99)
La L. 29 luglio 2010, n. 120 ha disposto:
- (con l'art. 45, comma 2) che "Il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma1 del presente articolo, e' adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge";
- (con l'art. 45, comma 3) che "I programmi di cui al comma 1 dell'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, sono svolti obbligatoriamente, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012".
Entrata in vigore il 29 luglio 2010

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