Articolo 117 del codice del consumo

Art. 117. Prodotto difettoso1.Un prodotto e' difettoso quando non offre la sicurezza che ci si puo' legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:
a)il modo in cui il prodotto e' stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite;
b)l'uso al quale il prodotto puo' essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere;
c)il tempo in cui il prodotto e' stato messo in circolazione.
2.Un prodotto non puo' essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto piu' perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in commercio.
3.Un prodotto e' difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie.
Entrata in vigore il 8 ottobre 2005
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