Articolo 129 del codice del consumo

Art. 129.(( (Conformita' dei beni al contratto). ))((1.Il venditore fornisce al consumatore beni che soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 3, nonche' le previsioni degli articoli 130 e 131 in quanto compatibili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 132.
2.Per essere conforme al contratto di vendita, il bene deve possedere i seguenti requisiti soggettivi, ove pertinenti:
a)corrispondere alla descrizione, al tipo, alla quantita' e alla qualita' contrattuali e possedere la funzionalita', la compatibilita', l'interoperabilita' e le altre caratteristiche come previste dal contratto di vendita;
b)essere idoneo ad ogni utilizzo particolare voluto dal consumatore, che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al piu' tardi al momento della conclusione del contratto di vendita e che il venditore abbia accettato;
c)essere fornito assieme a tutti gli accessori, alle istruzioni, anche inerenti all'installazione, previsti dal contratto di vendita; e
d)essere fornito con gli aggiornamenti come previsto dal contratto di vendita.
3.Oltre a rispettare i requisiti soggettivi di conformita', per essere conforme al contratto di vendita il bene deve possedere i seguenti requisiti oggettivi, ove pertinenti:
a)essere idoneo agli scopi per i quali si impiegano di norma beni dello stesso tipo, tenendo eventualmente conto di altre disposizioni dell'ordinamento nazionale e del diritto dell'Unione, delle norme tecniche o, in mancanza di tali norme tecniche, dei codici di condotta dell'industria applicabili allo specifico settore;
b)ove pertinente, possedere la qualita' e corrispondere alla descrizione di un campione o modello che il venditore ha messo a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto;
c)ove pertinente essere consegnato assieme agli accessori, compresi imballaggio, istruzioni per l'installazione o altre istruzioni, che il consumatore puo' ragionevolmente aspettarsi di ricevere; e,
d)essere della quantita' e possedere le qualita' e altre caratteristiche, anche in termini di durabilita', funzionalita', compatibilita' e sicurezza, ordinariamente presenti in un bene del medesimo tipo e che il consumatore puo' ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore, o da altre persone nell'ambito dei precedenti passaggi della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore, in particolare nella pubblicita' o nell'etichetta.))((42))----------------AGGIORNAMENTO (42)
Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si applica ai contratti conclusi successivamente a tale data.
Entrata in vigore il 26 novembre 2021
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