Articolo 135 bis del codice del consumo

Art. 135-bis.(( (Rimedi). ))((1.In caso di difetto di conformita' del bene, il consumatore ha diritto al ripristino della conformita', o a ricevere una riduzione proporzionale del prezzo, o alla risoluzione del contratto sulla base delle condizioni stabilite nei seguenti commi.
2.Ai fini del ripristino della conformita' del bene, il consumatore puo' scegliere tra riparazione e sostituzione, purche' il rimedio prescelto non sia impossibile o, rispetto al rimedio alternativo, non imponga al venditore costi sproporzionati, tenuto conto di tutte le circostanze e, in particolare, delle seguenti:
a)il valore che il bene avrebbe in assenza del difetto di conformita';
b)l'entita' del difetto di conformita'; e
c)la possibilita' di esperire il rimedio alternativo senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
3.Il venditore puo' rifiutarsi di rendere conformi i beni se la riparazione e la sostituzione sono impossibili o se i costi che il venditore dovrebbe sostenere sono sproporzionati, tenuto conto di tutte le circostanze, comprese quelle di cui al comma 2, lettere a)e b).
4.Il consumatore ha diritto ad una riduzione proporzionale del prezzo o alla risoluzione del contratto di vendita ai sensi dell'articolo 135-quater nel caso in cui:
a)il venditore non ha effettuato la riparazione o la sostituzione oppure non ha effettuato la riparazione o la sostituzione, ove possibile, ai sensi dell'articolo 135-ter, commi 1, 2 e 3, oppure ha rifiutato di rendere conformi i beni ai sensi del comma 3;
b)si manifesta un difetto di conformita', nonostante il tentativo del venditore di ripristinare la conformita' del bene;
c)il difetto di conformita' e' talmente grave da giustificare l'immediata riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto di vendita; oppure
d)il venditore ha dichiarato o risulta chiaramente dalle circostanze, che non procedera' al ripristino della conformita' del bene entro un periodo ragionevole o senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
5.Il consumatore non ha il diritto di risolvere il contratto se il difetto di conformita' e' solo di lieve entita'. L'onere della prova della lieve entita' del difetto e' a carico del venditore.
6.Il consumatore puo' rifiutarsi di eseguire il pagamento di qualsiasi parte di prezzo fino a quando il venditore non abbia adempiuto agli obblighi previsti dal presente capo. Restano ferme le disposizioni del codice civile che disciplinano l'eccezione di inadempimento e il concorso del fatto del consumatore.))((42))----------------AGGIORNAMENTO (42)
Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si applica ai contratti conclusi successivamente a tale data.
Entrata in vigore il 26 novembre 2021

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