Articolo 9 del codice del consumo

Art. 9. Indicazioni in lingua italiana1.Tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti devono essere rese almeno in lingua italiana.
2.Qualora le indicazioni di cui al presente titolo siano apposte in piu' lingue, le medesime sono apposte anche in lingua italiana e con caratteri di visibilita' e leggibilita' non inferiori a quelli usati per le altre lingue.
3.Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune.
Entrata in vigore il 8 ottobre 2005
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